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O. 07/04/2006 n. A/31b) in via analitica, ove il danno sia documentato da perizie redatte da tecnico abilitato ovvero da idonea documentazione fotografica o altra documentazione comunque comprovante i danni in questione; la documentazione prodotta è a cura e spese dell'interessato. In caso di valutazione analitica, il valore del danno corrisponde ai costi sostenuti per il ripristino/riacquisto dei beni mobili essenziali all'uso abitativo desunti dalle relative fatture/scontrini, nei limiti massimi e di tipologia sotto specificati: elettrodomestici principali (frigorifero, lavatrice, piano cottura e forno, lavastoviglie): 500,00 euro ciascuno; mobili cucina: 3.000,00 euro complessivi; altri mobili essenziali per uso abitativo (armadi, letti, tavolo, sedie ecc., con esclusione di tappeti, quadri, ed altri beni ornamentali: il costo ri sultante dalla documentazione di spesa (fatture/scontrini) nel limite massimo di euro 10.000,00. 2.1.3. Congruenza spese con valutazione convenzionale. Ove si proceda con la valutazione convenzionale e le spese sostenute dall'interessato siano inferiori alla quantificazione del danno così calcolata, il valore del danno è determinato dalla spesa dichiarata nella domanda. 2.1.4. Beni mobili registrati. Per i beni mobili registrati il valore del danno è determinato: a) in caso di distruzione o danno irreparabile, accertati sulla base delle denunce di legge, dal costo per l'acquisto di un nuovo bene mobile registrato, nel limite massimo del valore indicato dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre) del mese di settembre 2003 per il bene distrutto, e comunque nel limite massimo di 6.000,00 euro b) in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione congruente con il danno derivante dall'alluvione, determinato da documentazione fiscale, comunque non superiore al valore del bene risultante dai listini sopra indicati e nel limite massimo di 6.000,00 euro c) qualora il bene mobile registrato danneggiato o distrutto sia stato ceduto per l'acquisto di un nuovo mezzo, il valore del danno è dato dal costo del nuovo mezzo al netto dell'importo quantificato dal concessionario per il bene distrutto o danneggiato, comunque nel rispetto dei limite massimo indicato dai listini e dell'importo massimo di 6.000,00 euro. I beni mobili registrati sono ammissibili a contributo nel limite massimo complessivo per nucleo familiare pari a euro 10.000,00. 2.1.5. Beni immobili danneggiati non ancora ripristinati. Ove gli interventi di ripristino sui beni immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune provvede a verificare la situazione di danno e a determinare il relativo ammontare ammissibile a contributo in conformità ai criteri di cui alle presenti disposizioni e comunque nei limiti massimi di importo previsti, Il Comune provvede altresì a fissare un termine entro il quale l'intervento di ripristino deve essere effettuato. 2.3. Percentuali massime di contributo. La percentuale massima del contributo è pari al: 75% del valore del danno ammesso a contributo per i beni immobili prima casa; 60% del valore del danno ammesso a contributo per i beni mobili, mobili registrati e beni immobili «in locazione» e «seconda casa». 2.4. Limite temporale di validità delle fatture. Sono ammissibili i giustificativi della spesa presentati per gli interventi di ripristino dei beni mobili, mobili registrati o immobili già effettuati esclusivamente ove emessi in data anteriore al 31 dicembre 2004. 2.5. Modalità per il calcolo dei limiti massimi di danno. Tutti gli importi relativi ai limiti massimi di danno di cui alle presenti disposizioni sono da intendersi: comprensivi di IVA; al netto delle eventuali detrazioni di cui al punto 1.5. Parte Terza 3.1. Informazione. Il Comune deve garantire adeguata informazione ai soggetti che abbiano presentato la segnalazione del danno in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonchè mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande. L'informazione sarà considerata esaustiva con l'invio presso l'indirizzo indicato nella segnalazione del danno (scheda 3) presentata nell'immediato dopo alluvione con l'esclusione di ogni altra ricerca individuale. 3.2. Domanda di contributo. 3.2.1 Soggetti legittimati. La domanda è presentata da parte del soggetto legittimato ad accedere al contributo ai sensi del punto 1.1. La domanda è unica per ogni nucleo familiare. In caso di danni che riguardano più immobili e/o mobili ivi contenuti, il richiedente presenta un'unica domanda compilando il quadro 1 per ciascuno degli immobili coinvolti. In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri. La concessione ed erogazione del contributo al comproprietario che ha presentato la domanda ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari. 3.2.2. Presentazione della domanda di contributo. La domanda deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva (modello «A» allegato alle presenti disposizioni) ai Comuni di Carrara o di Massa a pena di inammissibilità, entro il termine del 14 luglio 2006. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria sempre); b) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia stato già percepito; c) documentazione del danno e giustificativi di spesa (fatture in originale o in copia, scontrini fiscali in originale) quando la valutazione del danno è effettuata in via analitica; d) eventuale ulteriore documentazione richiesta per le varie tipologie di danni (quali: certificato di conformità dell'impianto nel caso di rifacimento dell'impianto elettrico e/o di riscaldamento di cui al punto 2.1.1. lettera b), certificato di rottamazione nel caso di cui al punto 2.1.4. lettera a), valutazione del concessionario nel caso di cui al punto 2.1.4. lettera c). Per le domande inviate a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio. 3.3. Adempimenti del Comune. Il Comune, entro il 31 ottobre 2006 procede all'istruttoria delle domande, verificando l'ammissibilita/inammissibilità a contributo e l'ammontare del relativo danno. In caso di inammissibilità il Comune procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 10-bis, legge n. 241/1990, come modificata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005. 3.3.1. Istruttoria. In particolare ai fini dell'istruttoria il Comune verifica: a) la corretta e completa compilazione della domanda; b) la completezza degli allegati e la loro conformità alle presenti disposizioni; c) la coerenza dei danni denunciati (sull'immobile e sui mobili registrati) nella domanda con gli effetti dell'evento quali risultano al comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del comune. Qualora la domanda, tempestivamente presentata, non sia integralmente compilata ovvero carente in alcuno degli allegati, il Comune ne richiede l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione non inferiore a 10 giorni, trascorso il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile. E' comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Relativamente ai casi in cui gli interventi di ripristino degli immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune effettua le verifiche di competenza, determina l'ammontare dei danni ammissibile a contributo e fissa altresì un termine entro il quale il ripristino deve essere concluso. Degli esiti dell'istruttoria è data informativa al Commissario per gli adempimenti di cui al successivo punto 3.3.2. 3.3.2. Determinazione della percentuale del contributo. Sulla base dei risultati dell'istruttoria, il Commissario determina, sentiti i Sindaci, la percentuale di contributo nel rispetto dei limiti massimi determinati dal punto 2.3. Ai fini della determinazione della percentuale di contributo si fa riferimento all'ammontare delle risorse destinate alla presente procedura pari a: euro 1 milione per i danni ai beni mobili e mobili registrati; euro 2 milioni per i danni a beni immobili. Ove le risorse destinate ai danni ai beni immobili non siano sufficienti a coprire la percentuale massima di contributo prevista dalle presenti disposizioni (75% per la prima casa, 60% per gli altri immobili), si osservano i seguenti criteri di priorità: immobili prima casa e immobili in locazione immobili seconda casa. 3.3.4. Comunicazione ammissione a contributo e relativo importo. Il Comune, entro 60 giorni dalla comunicazione della determinazione del Commissario di cui al punto 3.3.2, applica le percentuali definite da quest'ultimo e comunica ai beneficiari l'importo del contributo a ciascuno spettante, invitandoli a presentare i giustificativi di spesa ai sensi di quanto prescritto al punto 1.7 nel termine indicato dallo stesso comune. La presentazione della documentazione di spesa deve avvenire, pena revoca del contributo entro il termine indicato dal Comune. Ove a documentazione di spesa presentata sia inferiore al contributo, quest'ultimo è ridotto all'importo della documentazione. Per gli interventi di ripristino non ancora effettuati o completati, la presentazione della documentazione giustificativa deve avvenire entro 30 giorni dal termine assegnato dal comune per l'esecuzione degli interventi. Il Comune prima di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo del contributo o del saldo, dovrà accertarsi della realizzazione dell'intervento. 3.4. Erogazione del contributo. Il Commissario provvede alla erogazione delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi ai Comuni di Carrara e di Massa al ricevimento da parte dei Comuni medesimi della documentazione di spesa presentata dai beneficiari secondo le presenti disposizioni nonchè di apposita dichiarazione del Comune attestante la relativa verifica. Il Comune provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento delle relative risorse finanziarie da parte del Commissario e trasmette al medesimo i mandati di pagamento quietanzati. 3.5. Anticipazione. O.07/04/2006 n.A/31 – OPCM n.3325/03 e 3464/05. Contributi a privati grav. danneggiati. Reg.Toscana. Nel caso di lavori di ripristino non ancora effettuati o non completati, ove richiesto dal soggetto beneficiario, il Comune può concedere un'anticipazione fino al massimo del 50% del contributo assegnato. Tali erogazioni sono soggette alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino o riparazione del bene danneggiato o acquisto di bene analogo e pertanto ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario. Parte Quarta 4.1. Controlli. Le domande sono soggette a controllo da parte del Comune, in relazione ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato. In particolare sono oggetto di controllo la composizione del nucleo familiare, le indicazioni circa i vani ad uso abitativo e i mq denunciati anche in rapporto alle risultanze catastali e alle dichiarazioni rese ai fini della corresponsione della tassa sui rifiuti solidi urbani. Le modalità dei controlli sono determinate dai Comuni di Carrara e di Massa. E' comunque soggetta a controllo una percentuale non inferiore al 10% rispetto alle domande ammesse a contributo, individuata anche a campione mediante sorteggio. Il Comune procede al sorteggio nel giorno e luogo fissati previa preventiva comunicazione agli interessati, che possono partecipare. Nell'ambito delle attività di controllo il Comune può richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza e può procedere a ispezioni dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento nonchè degli interventi di ripristino dichiarati. Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare ovvero venga accertata la mancata effettuazione degli interventi, si procede alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo. I controlli sono effettuati dai Comuni entro 3 mesi dal provvedimento di ammissione al contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario. Vedi i Modelli |
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